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Si può usufruire del Bonus 110% anche per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore?
Il bonus condizionatori ordinario è un’agevolazione fiscale legata all’acquisto di apparecchi per il raffrescamento a basso consumo energetico, la cui percentuale di sconto varia dal 50 al 65% in base alla tipologia del lavoro eseguito.
La detrazione è applicabile sulle spese relative a:
- climatizzatori a basso consumo energetico, a pompa di calore e con classe energetica elevata;
- deumidificatori d’aria;
- termopompe.
In sintesi, possiamo dire che al contribuente spetta:
- una detrazione del 65% se acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituirne uno di classe inferiore. Il tetto massimo di spesa detraibile è di 46.154 euro, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo;
- una detrazione del 50% se acquista un condizionatore nell’ambito di una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio, purché venga dimostrato che si è ottenuto effettivamente un risparmio energetico. L’importo massimo di spesa detraibile è di 96mila euro, da dividere in 10 rate annuali di pari importo;
- una detrazione del 50% se acquista un climatizzatore in classe energetica almeno A+, anche in assenza di ristrutturazione.
Tuttavia il potenziamento dell’Ecobonus introdotto dal Governo con il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n.34) ha portato molti contribuenti a chiedersi se sia possibile beneficiare della nuova aliquota di sconto anche per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore.
Infatti dal 1° luglio 2020 i lavori di ristrutturazione che rientrano in un piano di efficientamento energetico possono godere di uno sconto fiscale senza precedenti: il 110%!
Bonus 110%: i condizionatori rientrano tra i lavori ammessi?
La risposta è sì, l’acquisto di nuovi condizionatori ha diritto allo sconto del 110% (fruibile tramite la dichiarazione dei redditi ma anche con la modalità credito d’imposta o cessione del credito al 100%), ma solo in situazioni specifiche.
Infatti la maxi detrazione spetta solo a chi acquista un climatizzatore in concomitanza con uno o più dei lavori maggiori, cosiddetti “trainanti”, che danno diritto al Super Ecobonus, cioè:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per più del 25% della superficie disperdente;
- la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche dotati di pannelli fotovoltaici, su parti comuni del condominio;
- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Tali interventi, per avere diritto al Bonus, devono rispettare il requisito relativo all’innalzamento di due classi energetiche (da certificare attraverso la redazione dell’APE) e per soddisfarlo possono essere affiancati da altri lavori minori in materia di efficienza energetica, come ad esempio proprio la sostituzione dei climatizzatori.
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